I Certificati di Salute webmaster, 25 Gennaio 2016 Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per aggiornarvi in materia dopo l’integrazione della nota del 16.06.2015 da parte del Ministero della Salute. Nella nota del 16.06.2015 veniva riconfermato che le attività sportive non agonistiche sono quelle praticate da coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI che non siano considerati agonisti. Veniva, inoltre, precisato che per attività ludico-motoria si intende quella praticata da soggetti non tesserati alle federazioni Sportive Nazionali, alla Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Per le attività NON agonistiche è obbligatorio il certificato medico. Questo certificato ha validità annuale e deve essere rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistititi, o dai medici specialisti in medicina dello sport. Gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato sono: L’anamnesi e l’esame obiettivo , completo di misurazione della pressione arteriosa; Un elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; Un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno compiuto i 60 anni d’età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; Un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. L’attività non agonistica è stata suddivisa in tre categorie ai fini o meno del rilascio del certificato medico: Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (obbligo di certificato); Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico (non obbligo di certificato); Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non obbligo di certificato). Nella nota veniva stabilito che il CONI, sentito il Ministero della Salute, entro il 31.10.2015, impartisse alle Federazioni Sportive, alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, le idonee indicazioni ai fini della distinzione delle suddette tre categorie. Il Ministero della Salute con nota datata 28.10.2015 ha prorogato il termine dal 31.10.2015 al 31.05.2016. Pertanto alla data odierna tutte le associazioni affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, nello svolgimento delle loro attività non agonistiche, DEVONO richiedere il certificato medico. Italy